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Sez. L, Sentenza n. 4880 del 21/09/1979 (Rv. 401520 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - ESAME DEI TESTIMONI - NULLITA RELATIVE ALLA DEDUZIONE ED ALL'ASSUNZIONE DELLE PROVE NONCHE ALLA CAPACITA DI TESTIMONIARE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401520-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - ESAME DEI TESTIMONI - NULLITA RELATIVE ALLA DEDUZIONE ED ALL'ASSUNZIONE DELLE PROVE NONCHE ALLA CAPACITA DI TESTIMONIARE - SANATORIA - CONDIZIONI.*

Sia le modalita relative alla deduzione ed all'assunzione dei mezzi di prova, sia quelle relative alla capacita di testimoniare, sono stabilite non per motivi di ordine pubblico, ma per la tutela degli interessi delle parti; e le conseguenti nullita devono essere dedotte all'atto dell'assunzione del mezzo istruttorio (o, per gli assenti, nella prima difesa successiva), rimanendo, in caso contrario, sanate per acquiescenza, eppercio insuscettibili di essere fatte valere in Sede di impugnazione. (Conf 5251/77, mass n 388898; (Conf 4647/77, mass n 388249).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)