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Sez. U, Sentenza n. 2001 del 14/10/1970 (Rv. 348073 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - FONDI RUSTICI - VALUTAZIONE AUTOMATICA - DEFINIZIONE DELLA NATURA RUSTICA OD EDIFICATORIA DI UN FONDO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1970-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348073-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - FONDI RUSTICI - VALUTAZIONE AUTOMATICA - DEFINIZIONE DELLA NATURA RUSTICA OD EDIFICATORIA DI UN FONDO - CRITERI.*

La legge 20 ottobre 1954, n 1044, nel dettare un proprio sistema di valutazione automatica dei fondi rustici, non fornisce alcuna definizione degli stessi, per cui la distinzione tra fondi rustici ed aree fabbricabili deve essere fatta, caso per caso, sulla base di elementi obiettivi, determinabili in concreto, quali la ubicazione del suolo, la sua maggiore o minore accessibilita, lo sviluppo edilizio della zona circostante, la esistenza, anche in fieri, dei servizi pubblici indispensabili, il collegamento con le vicine citta o centri abitati, la inclusione del fondo nell'ambito di piani regolatori con destinazione edilizia. (Conf 823'69, mass n 339155).*

Riferimenti normativi: Legge 20/10/1954 num. 1044 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)