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Sez. L - , Sentenza n. 13477 del 29/05/2018 (Rv. 648738 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale - Compenso aggiuntivo - Riferibilità a tutte le ore di attività mensilmente svolte - Esclusione - Previsione di tetto massimo di ore nella base di calcolo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa ad accordo integrativo regionale più favorevole.
Stato
decisa il 2018-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648738-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

La corresponsione del compenso aggiuntivo per i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale non può riguardare tutte le ore di attività mensile effettivamente svolte, giacché il richiamo operato dall'art. 58, comma 4, del d.P.R. n. 484 del 1996 all'art. 17, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 41 del 1991 riguarda proprio il mantenimento del tetto massimo di centoquattro ore mensili, elevato a centocinquantasei ore per i medici che svolgono le attività contemplate dall'art. 22 dello stesso d.P.R. n. 41 del 1991. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale il compenso aggiuntivo per tutte le ore di attività svolte mensilmente era stato riconosciuto ai sensi della disposizione derogatoria di miglior favore, contenuta nell'Accordo integrativo regionale, e, segnatamente, nell'Accordo della Regione Campania approvato con delibera n. 2128 del 26 giugno 2003).

Riferimenti normativi: DPR 25/01/1991 num. 41 art. 17, DPR 22/07/1996 num. 484 art. 58, DPR 25/01/1991 num. 41 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)