Sez. 1, Sentenza n. 21192 del 29/09/2006 (Rv. 591932 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Differenza rispetto alla titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Fattispecie in tema di azione di responsabilità extracontrattuale proposta dai soci di una società di assicurazioni nei confronti dell'Istituto di vigilanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
La legittimazione attiva, il cui difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, deve essere intesa come il diritto potestativo di ottenere, non già una sentenza favorevole, bensì una decisione di merito, e va quindi riscontrata mediante la comparazione tra l'allegazione di un rapporto ed il paradigma giuridico, nel profilo soggettivo, al quale il rapporto è riconducibile. Le questioni attinenti alla "legitimatio ad causam" restano pertanto distinte da quelle, rilevabili solo su eccezione di parte (in quanto tali soggette alle limitazioni e alle preclusioni stabilite dal codice di rito), relative all'appartenenza all'attore (o al convenuto) del diritto controverso, che ineriscono, invece, alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. (In base all'enunciato principio, la Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato d'ufficio - sul rilievo della estraneità dei soci al rapporto scaturente tra la P.A. concedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e l'impresa concessionaria - il difetto di legittimazione dei soci di una società, che aveva rinunciato alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, a chiedere in giudizio il risarcimento del danno per il comportamento dell'ISVAP - in assunto illegittimo - per avere omesso di dichiarare la decadenza dalle autorizzazioni, ed adottato invece un provvedimento cautelare di divieto per la società di compiere atti di disposizione del suo patrimonio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)