diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4402 del 07/04/2000 (Rv. 535433 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Utili distribuiti da società o da enti residenti all'estero - Relativo credito d'imposta - Detrazione - Richiesta nella dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta di percezione degli utili - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535433-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE

In tema di imposte dirette, la detrazione del credito d'imposta sugli utili distribuiti da società o da enti residenti all'estero (nel caso di specie in U.S.A.) deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti (cfr. art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977 n. 904, nonché attualmente art. 14, quinto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917).

Riferimenti normativi: Legge 16/12/1977 num. 904 art. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)