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Sez. 5, Sentenza n. 9475 del 28/06/2002 (Rv. 555436 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Utili distribuiti da società ed enti - Relativo credito d'imposta - Detrazione - Spettanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555436-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma quinto, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - non dissimilmente da quanto in precedenza previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 904 del 1977 -, la detrazione del credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti spetta a condizione, non solo, che la dichiarazione dei redditi (relativa al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti) sia stata presentata e che gli utili siano stati in essa indicati, ma anche che la detrazione sia stata, a pena di decadenza, richiesta nella dichiarazione stessa, con la conseguenza che, in caso di omissione di detta richiesta, è precluso al contribuente il ricorso alla procedura di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 14 CORTE COST., Legge 16/12/1977 num. 904 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)