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Sez. 5, Sentenza n. 18371 del 16/09/2005 (Rv. 584593 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Redditi prodotti all'estero - Relativo credito d'imposta - Detrazione - Spettanza - Condizioni - Decadenza - Portata.
Stato
decisa il 2005-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584593-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi e nella ipotesi prevista dall'art. 15, terzo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la detrazione delle imposte pagate su redditi prodotti all'estero, la decadenza ivi prevista - non diversamente da quanto stabilito dal precedente art. 14 nel caso di utili distribuiti da società ed enti - è espressamente collegata al fatto formale della omessa richiesta della detrazione nella dichiarazione dei redditi, restando con ciò escluso ogni rilievo di eventuali rettifiche, da parte del contribuente, dei contenuti della dichiarazione, intervenute successivamente alla sua presentazione mediante istanza di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)