Sez. 1, Sentenza n. 1090 del 21/01/2010 (Rv. 611329 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Art. 11, lett. c), della legge reg. Trentino Alto Adige n. 7 del 1983 - Amministratori di società per azioni a capitale maggioritario della regione o della provincia - Ineleggibilità alla carica di consigliere regionale e provinciale - Titolarità del potere di rappresentanza - Irrilevanza - Mancato inizio dell'attività sociale - Irrilevanza - Affidamento "in house" di servizi pubblici - Irrilevanza.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
La causa d'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale e provinciale, prevista dall'art. 11, lett. c), della legge reg. Trentino - Alto Adige 29 gennaio 1983, n. 7 per i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della regione o delle province autonome, si applica, avuto riguardo al tenore letterale della norma, anche agli amministratori che non abbiano la legale rappresentanza della società, senza che assuma alcun rilievo che la società non abbia ancora intrapreso la propria attività o sia affidataria della gestione "in house" di un servizio pubblico, trattandosi di circostanze che non escludono un'incidenza sulla libertà di voto, cui si ricollega la causa d'ineleggibilità.
Riferimenti normativi: Legge Prov. Bolzano 09/06/2008 num. 3, Legge Reg. Trentino Alto Adige 29/01/1983 num. 7 art. 11 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)