Sez. L, Sentenza n. 1227 del 06/02/1987 (Rv. 450753 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - CONDONO PREVIDENZIALI EX D.L. N. 463 DEL 1983 - EFFETTI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NELLA CONTROVERSIE AVENTE AD OGGETTO IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI OMESSI - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A NON INTERO SODDISFACIMENTO DEL DEBITO CONTRIBUTIVO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - CONDONO PREVIDENZIALI EX D.L. N. 463 DEL 1983 - EFFETTI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NELLA CONTROVERSIE AVENTE AD OGGETTO IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI OMESSI - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A NON INTERO SODDISFACIMENTO DEL DEBITO CONTRIBUTIVO.*
Ai fini dell'applicazione del beneficio del condono previdenziale previsto dal d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, non è sufficiente che il datore di lavoro abbia presentato la relativa domanda per determinare la cessazione della materia del contendere nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento dei contributi omessi, ma è necessario che lo stesso fornisca la prova dell'avvenuto adempimento degli oneri di carattere formale e sostanziale, previsti dalla normativa citata e dalle Disposizioni regolamentari emanate dagli istituti di previdenza per delega ed in conformità della legge, oneri alla cui osservanza il beneficio medesimo è condizionato. (nella specie la S.C. ha escluso che si fosse verificata la cessazione della materia del contendere in un'ipotesi in cui il datore di lavoro non aveva soddisfatto interamente il debito contributivo nella misura accertata dagli istituti di previdenza). (V 3619/85, mass n 441218).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)