Sez. L, Sentenza n. 1932 del 23/02/1988 (Rv. 457832 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONDONO CONTRIBUTIVO PREVIDENZIALE - ISTANZA - PRESENTAZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO - IMPLICITA RINUNCIA ALL'ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DEBITO CONTRIBUTIVO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONDONO CONTRIBUTIVO PREVIDENZIALE - ISTANZA - PRESENTAZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO - IMPLICITA RINUNCIA ALL'ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DEBITO CONTRIBUTIVO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
A differenza del cosiddetto condono fiscale, che prevede espressamente l'incidenza sul giudizio in corso dell'istanza del contribuente di applicazione del beneficio, incidenza che si manifesta con la sospensione dei giudizi in corso e dei termini per ricorrere e nella successiva Estinzione dei giudizi a seguito della comunicazione dell'intervenuta liquidazione definitiva, nel caso del cosiddetto condono contributivo previdenziale è previsto unicamente che le procedure dirette alla regolarizzazione delle posizioni contributive trovino applicazione anche in fase di contenzioso sicché la presentazione dell'istanza di condono previdenziale non implica rinuncia tacita alla domanda giudiziale di accertamento negativo del debito contributivo. (V 1227/87, mass n 450753; (V 4701/86, mass n 447416).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)