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Sez. 3, Sentenza n. 1634 del 24/05/1972 (Rv. 358462 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - IN GENERE - LIMITAZIONI PREVISTE DAGLI ARTT 2721 E SEGUENTI COD CIV - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ECCEPIBILITA DALLA PARTE DOPO L'ESPLETAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358462-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - IN GENERE - LIMITAZIONI PREVISTE DAGLI ARTT 2721 E SEGUENTI COD CIV - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ECCEPIBILITA DALLA PARTE DOPO L'ESPLETAMENTO - ESCLUSIONE.*

Le limitazioni poste dalla legge all'ammissibilita della prova testimoniale con gli articoli 2721 e seguenti cod civ non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettate a tutela di interessi privatistici, sicche la loro inosservanza non puo essere rilevata d'ufficio ne eccepita dalla controparte dopo l'espletamento della prova stessa. (Conf 3654'68, mass n 336937).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)