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Sez. L, Sentenza n. 5005 del 22/05/1999 (Rv. 526553 - 01)

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BUONUSCITA (INDENNITÀ DI) | Trattamenti di fine servizio a favore dei pubblici dipendenti - Computo dell'indennità integrativa speciale - Estinzione dei relativi giudizi ex art. 4 legge n. 87/1994 - Questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Disconoscimento da parte dell'istituto debitore dei diritti dell'interessato secondo lo "ius superveniens" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526553-01

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BUONUSCITA (INDENNITÀ DI)

La questione di costituzionalità, in relazione all'art. 24 Cost., dell'art. 4 della legge n. 87 del 1994, che prevede l'estinzione, dichiarabile d'ufficio, dei giudizi in corso aventi ad oggetto la riliquidazione dei trattamenti di fine servizio spettanti ai pubblici dipendenti ai fini del computo dell'indennità integrativa speciale, deve ritenersi manifestamente infondata, poiché - come rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 103 del 1995 - la misura processuale è inserita in un provvedimento legislativo teso a soddisfare, sia pure in termini di gradualità, le ragioni fatte valere nei giudizi dei quali impone l'estinzione. Nè sulla operatività o sulla legittimità costituzionale della disposizione incide la circostanza che l'ente previdenziale competente in concreto non riconosca i diritti spettanti all'interessato secondo lo "ius superveniens".

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1984 num. 87 art. 4, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)