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Sez. L, Sentenza n. 6574 del 06/07/1998 (Rv. 516983 - 01)

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BUONUSCITA (INDENNITÀ DI) | Computo dell'indennità integrativa speciale - Legge n. 87 del 1994 - Applicabilità ai dipendenti degli enti locali - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516983-01

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BUONUSCITA (INDENNITÀ DI)

La legge n. 87 del 1994, relativa la computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti, riguarda solo i trattamenti di fine rapporto che non includono già l'indennità integrativa speciale e le sole controversie relative all'inclusione o meno di tale indennità nel suddetto trattamento; detta legge, pertanto, non è applicabile ai dipendenti degli enti locali per i quali l'inclusione dell'indennità integrativa speciale era già stata prevista con normativa precedente.

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1994 num. 87 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)