Sez. L, Sentenza n. 6574 del 06/07/1998 (Rv. 516983 - 01)
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BUONUSCITA (INDENNITÀ DI) | Computo dell'indennità integrativa speciale - Legge n. 87 del 1994 - Applicabilità ai dipendenti degli enti locali - Esclusione - Fondamento.
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BUONUSCITA (INDENNITÀ DI)
La legge n. 87 del 1994, relativa la computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti, riguarda solo i trattamenti di fine rapporto che non includono già l'indennità integrativa speciale e le sole controversie relative all'inclusione o meno di tale indennità nel suddetto trattamento; detta legge, pertanto, non è applicabile ai dipendenti degli enti locali per i quali l'inclusione dell'indennità integrativa speciale era già stata prevista con normativa precedente.
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1994 num. 87 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)