Sez. 1, Ordinanza n. 2333 del 20/11/1970 Cc. (dep. 29/03/1971) Rv. 117288 - 01
REATO - REATO ABERRANTE - OFFESA DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA (ABERRATIO ICTUS) - IPOTESI PREVISTA DAL COMMA SECONDO DELL'ART 82 COD PEN - CARATTERE UNITARIO - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DEL REATO - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA - APPLICAZIONE IN TEMA DI DURATA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA.*
REATO - REATO ABERRANTE - OFFESA DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA (ABERRATIO ICTUS) - IPOTESI PREVISTA DAL COMMA SECONDO DELL'ART 82 COD PEN - CARATTERE UNITARIO - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DEL REATO - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA - APPLICAZIONE IN TEMA DI DURATA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA.*
La previsione dell'art 82, comma secondo, cod pen, da luogo ad una autonoma figura criminosa di carattere unitario che non puo essere mai scissa nelle sue componenti. Ne deriva che, per la valutazione della gravita del reato, anche agli effetti dei termini massimi della custodia preventiva, occorre sempre fare riferimento ai minimi ed ai massimi di pena fissati dal secondo comma dell'art 82 cod pen e non alla sola pena stabilita per quell'elemento della fattispecie criminosa che costituirebbe il reato di maggiore gravita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Pen. art. 82 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)