Sez. 1, Sentenza n. 2612 del 27/10/1984 Ud. (dep. 21/03/1985) Rv. 168366 - 01
REATO - REATO ABERRANTE - OFFESA DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA (ABERRATIO ICTUS) - OFFESA ANCHE DELLA PERSONA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA - ABERRATIO ICTUS PLURIOFFENSIVA - SISTEMA SANZIONATORIO - SCISSIONE DELLA PENA - AMMISSIBILITÀ - MODALITÀ OPERATIVE - FATTISPECIE.*
REATO - REATO ABERRANTE - OFFESA DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA (ABERRATIO ICTUS) - OFFESA ANCHE DELLA PERSONA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA - ABERRATIO ICTUS PLURIOFFENSIVA - SISTEMA SANZIONATORIO - SCISSIONE DELLA PENA - AMMISSIBILITÀ - MODALITÀ OPERATIVE - FATTISPECIE.*
La circostanza che, secondo il sistema originariamente delineato dal legislatore del 1930, delle due offese costituenti la struttura dell'"aberratio ictus" plurioffensiva, una - ossia quella risultata più grave, che, però, in ipotesi, potrebbe essere anche quella non voluta - fosse imputata al suo autore a titolo di dolo, mentre l'altra offesa gli era attribuita a titolo di responsabilità oggettiva sulla mera base di un adeguato rapporto di causalità ed indipendentemente da ogni accertamento in ordine all'elemento soggettivo, non significa che nel mutato contesto normativo in cui l'istituto è inserito, non si debba oggi considerare, in relazione alle singole - e non tutte riconducibili ad unità - modalità del caso di specie, l'effettivo titolo di imputazione di ciascuna offesa, per farne scaturire conseguenze sicuramente oggi previste dalla legge. (nella specie l'offesa voluta e quella non voluta si erano concretate, rispettivamente, nell'evento morte ed in plurime lesioni personali gravi ed i giudici del merito, sulla base del principio della unicità sostanziale della fattispecie aberrante plurilesiva e della inscindibile unitarietà della pena inflitta in regime di cumulo giuridico, avevano negato la possibilità dell'applicazione dell'indulto in ordine alla frazione di pena inflitta quale aumento per l'offesa non voluta. La Cassazione ha ritenuto che delle due offese contestate, una - ossia quella concretatasi nell'evento morte - fosse stata imputata all'autore a titolo di dolo, siccome omicidio volontario, secondo i principi generali in tema di responsabilità soggettiva, perché alla realizzazione di quell'evento era consapevolmente diretta la sua volontà, mentre l'altra offesa gli fosse stata sostanzialmente imputata allo stesso titolo per cui nell'ipotesi prevista al primo comma dell'art. 82 cod. pen., il legislatore ravvisa parimenti di natura dolosa - secondo una particolare espressione dei principi sul dolo - l'unica offesa arrecata a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, considerando indifferente la divergenza verificatasi nello sviluppo causale e, in particolare, la diversità del soggetto offeso. In tale situazione, la Cassazione, considerato che il titolo dell'imputazione sostanziale ritenuta per quest'ultima offesa fosse quella di tentato omicidio, ha applicato in ordine alla frazione di pena inflitta l'indulto concesso con d.P.R. n. 744 del 1981). (V mass n 160832; (V mass n 151346; (V mass n 134420; (V mass n 121932; (contra mass n 155834; (contra mass n 143535; (contra mass n 130464; (contra mass n 121931; (contra mass n 117288; (contra mass n 111628; (contra mass n 109185; (contra mass n 105043).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 82 com. 2, DPR 18/12/1981 num. 744 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)