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Sez. L, Sentenza n. 1782 del 18/02/1987 (Rv. 451145 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - APPRENDISTA E LAVORATORE QUALIFICATO - DISTINZIONE - EFFETTI RISPETTIVI - RETRIBUZIONE RIDOTTA PER IL PRIMO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451145-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - APPRENDISTA E LAVORATORE QUALIFICATO - DISTINZIONE - EFFETTI RISPETTIVI - RETRIBUZIONE RIDOTTA PER IL PRIMO - LEGITTIMITÀ.*

La sussistenza del rapporto di apprendistato - nel quale al dovere del dipendente che, sotto l'altrui direzione ed istruzione svolge una prestazione lavorativa con lo scopo principale di addestrarsi, corrisponde, il dovere di insegnare del datore di lavoro - non può essere esclusa solo per l'Esercizio da parte del dipendente delle mansioni proprie della qualifica cui il dipendente stesso aspira, potendo tale Esercizio essere manifestazione dell'addestramento pratico caratteristico del rapporto di apprendistato, né la natura del medesimo viene meno per l'eventuale violazione, da parte del datore di lavoro, dei doveri - ancorché sanzionati penalmente - impostigli dalla legge n. 25 del 1955. Invero, ai fini della distinzione fra apprendista e lavoratore qualificato, è invece da tener presente che, mentre nel rapporto di normale prestazione d'opera qualificata il lavoratore svolge in modo pieno e completo, e senza necessità d'insegnamenti, tutte le mansioni proprie della categoria, nel rapporto di apprendistato lo svolgimento delle prestazioni lavorative è collegato all'insegnamento impartito dal datore di lavoro - che è elemento essenziale del rapporto - sicché tali prestazioni risultano (rispetto a quelle del prestatore d'opera qualificato) di minore livello sia quantitativo che qualitativo e di minore utilità per l'attività produttiva dell'azienda, e tali perciò da essere compensate con una retribuzione ridotta. (V 4946/78, mass n 394672).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2130, Cod. Civ. art. 2134, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 11 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)