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Sez. L, Sentenza n. 619 del 01/02/1989 (Rv. 461695 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICHE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA SPETTANTE AL LAVORATORE SVOLGENTE ATTIVITÀ PROMISCUE - CRITERI - NORMALITÀ DELLE MANSIONI - RILEVANZA - INDIVIDUAZIONE DI DETTA NORMALITÀ - CRITERIO QUANTITATIVO E QUALITATIVO - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461695-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICHE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA SPETTANTE AL LAVORATORE SVOLGENTE ATTIVITÀ PROMISCUE - CRITERI - NORMALITÀ DELLE MANSIONI - RILEVANZA - INDIVIDUAZIONE DI DETTA NORMALITÀ - CRITERIO QUANTITATIVO E QUALITATIVO - APPLICABILITÀ - LIMITI.*

In ipotesi di svolgimento di attività promiscue a favore del datore di lavoro ed ai fini della Determinazione della qualifica spettante al lavoratore, la normalità delle mansioni costituisce - eccettuate deroghe ad opera della disciplina collettiva - il parametro cui commisurare la mansione primaria e caratterizzante, e perciò prevalente, tenendo conto, per la concreta individuazione della detta normalità, che il criterio quantitativo e quello qualitativo concorrono in misura non uniforme e preventivamente determinabile ma in relazione alla natura della prestazione lavorativa come concretamente espletata, sicché deve considerarsi caratterizzante una mansione esercitata con scarsa frequenza ma richiedente un alto grado di specializzazione, mentre in altre attività la frequenza dell'espletamento delle mansioni può costituire, da sola, un fattore di normalità. La relativa indagine è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, qualora il relativo apprezzamento sia sorretto da esatti criteri logico-giuridici. (V 3295/87, mass n 452353; (V 1782/87, mass n 451145).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)