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Sez. 3, Sentenza n. 8198 del 07/10/1994 (Rv. 488034 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Presenza sul fondo di un insediamento originato da un rapporto agrario qualificato - Diritto di prelazione del proprietario del fondo confinante - Esclusione - Rapporto agrario fondato su una situazione di partecipazione all'impresa familiare coltivatrice - Diritto di prelazione del proprietario del fondo confinante - Spettanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488034-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione agraria, costituisce condizione impeditiva al sorgere del diritto del proprietario-coltivatore diretto del fondo confinante la presenza, sul fondo oggetto del trasferimento, di un insediamento che tragga origine da un rapporto agrario qualificato, sia pure atipico, il quale può fondarsi anche su una situazione di partecipazione all'impresa familiare coltivatrice di cui all'art. 230 bis del cod. civ., i cui componenti possono essere assimilati ai "compartecipanti", senza che possa rilevare che questa figura non sia stata considerata dalla legge n. 590 del 1965 e dalla legge n. 817 del 1971, costituendo essa un istituto nuovo, introdotto con la legge n. 151 del 1975, e non avendo quelle elencazioni carattere tassativo. Pertanto, il proprietario confinante non ha diritto di prelazione nel caso in cui il terreno che costituisca bene dell'azienda agricola esercitata da impresa familiare coltivatrice sia oggetto di trasferimento a titolo oneroso dall'uno ad altro dei familiari compartecipanti all'impresa, sempre che permanga la continuazione della destinazione di quel bene alla coltivazione diretta da parte dell'acquirente.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)