Sez. 3, Sentenza n. 3598 del 27/03/1995 (Rv. 491440 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti - Diritto di prelazione e di riscatto - Sussistenza - Condizioni.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
L'esercizio del diritto di prelazione e riscatto riconosciuto dall'art. 7 legge 14 agosto 1971 n. 817 anche al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita è sottoposto, oltre alle condizioni generali previste dall'art. 8 legge n. 590/65 nei riguardi del coltivatore diretto insediato sul fondo, alla condizione particolare che nel fondo sul quale si esercita la prelazione o il riscatto non vi siano preesistenti insediamenti di imprese agricole, perseguendo l'art. 7 legge n. 817/71 lo stesso obbiettivo della legge n. 590/65 del miglioramento delle strutture produttive dell'agricoltura, attraverso la formazione di imprese agricole moderne ed efficienti.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)