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Sez. 5, Sentenza n. 2714 del 25/02/2002 (Rv. 552497 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | Preventivo parere del Ministero del Lavoro - Acquisizione - Necessità - Presunzione legale di mutualità ex art. 14, comma secondo, d.P.R. n. 601 del 1973 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552497-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, l'applicabilità dei benefici fiscali in favore di una cooperativa, ai sensi degli artt. 11 - 13 del d.P.R. n. 601 del 1973, è di competenza esclusiva delle autorità amministrative tributarie e non esige che sia stato previamente acquisito il parere del Ministero del Lavoro in ordine alla sussistenza del requisito della mutualità, quando la natura di soggetto cooperativo si debba presumere ai sensi dell'art. 14, comma secondo, dello stesso d.P.R. n. 601, e non sia perciò necessario arricchire il procedimento amministrativo tributario della fase consultiva prevista dall'art. 14, comma terzo, come invece nel caso in cui non operi la presunzione legale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 11 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 12, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 13, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)