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Sez. 3, Sentenza n. 4756 del 22/02/2024 (Rv. 670124-01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Diritto di rivalsa dell’assicuratore della r.c.a. - Destinatario - "Assicurato" - Individuazione - Ragioni. ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO L'ASSICURATO - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670124-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

L'assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all'art. 144 c. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di "assicurato" ai sensi dell'art. 1904 c.c., per tale dovendosi intendere il proprietario o il comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione "nolente domino"), l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore in leasing, anche se persone diverse dal contraente della polizza, non trattandosi di soggetti estranei al rapporto assicurativo, poichè il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità "di cui all'art. 2054 c.c.".

Cod. Civ. art. 1904, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)