Sez. L, Sentenza n. 82 del 08/01/2003 (Rv. 559473 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO | Immutabilità del giudice - Differente composizione del collegio decidente sull'inibitoria rispetto a quella del collegio decidente sul merito - Violazione del principio - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO
Il principio della immutabilità del giudice deve intendersi nel senso che è necessaria, ai fini della validità della sentenza, l'identità tra il giudice dinanzi al quale si è svolta la discussione e quello che ha pronunciato la sentenza, rimanendo ininfluente la modifica del collegio giudicante per la decisione sull'inibitoria e in quella per la decisione del merito, attesa la netta diversità dell'oggetto della decisione nei due casi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)