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Sez. 3, Sentenza n. 1663 del 13/05/1969 (Rv. 340610 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - ESECUZIONE IMMOBILIARE - ACCORDO DEL PIGNORANTE E DELL'ESECUTATO PER LA LIQUIDAZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE PASSIVITA - AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE ALLA CANCELLAZIONE DEL PIGNORAMENTO CONDIZIONATAMENTE AL CONSENSO DEL CREDITORE PIGNORANTE ALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI - CONSENSO DEL CREDITORE INTERVENUTO - NECESSITA - PRECEDENTE RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO PER IDENTICA CAUSA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340610-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - ESECUZIONE IMMOBILIARE - ACCORDO DEL PIGNORANTE E DELL'ESECUTATO PER LA LIQUIDAZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE PASSIVITA - AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE ALLA CANCELLAZIONE DEL PIGNORAMENTO CONDIZIONATAMENTE AL CONSENSO DEL CREDITORE PIGNORANTE ALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI - CONSENSO DEL CREDITORE INTERVENUTO - NECESSITA - PRECEDENTE RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO PER IDENTICA CAUSA - IRRILEVANZA.*

Qualora nel procedimento di espropriazione forzata immobiliare il creditore pignorante e il debitore esecutato si accordino per liquidare le passivita del secondo in Sede stragiudiziale, e a tale scopo ottengano dal giudice dell'esecuzione un provvedimento che li autorizzi alla cancellazione del pignoramento, subordinatamente al consenso del creditore pignorante da prestarsi all'atto della stipulazione della vendita degli immobili pignorati, anche il creditore munito di titolo esecutivo, che sia intervenuto dopo l'udienza per l'autorizzazione della vendita forzata, deve prestare il proprio consenso, in applicazione analogica dell'art.629, comma primo cod.proc.civ., trattandosi di procedimento anomalo ed indiretto che mira a raggiungere lo stesso risultato della rinuncia agli Atti. Questo principio si applica anche se, in base ad un analogo provvedimento, prima dell'intervento di tale ultimo creditore, il debitore abbia proceduto, col consenso del creditore pignorante, alla vendita di una parte degli immobili pignorati, e il pignoramento sia stato conseguentemente ridotto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 629

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)