Sez. 3, Sentenza n. 1508 del 22/04/1977 (Rv. 385226 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - CREDITORI INTERVENUTI MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO - POTERI.*
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - CREDITORI INTERVENUTI MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO - POTERI.*
I creditori intervenuti nell'esecuzione che siano muniti di titolo esecutivo hanno facolta di promuovere i singoli Atti di esecuzione, come si desume dalla disposizione contenuta nell'art 629 cod proc civ secondo cui l'Estinzione del processo esecutivo consegue alla rinuncia agli Atti non solo da parte del creditore pignorante, ma ma anche da parte dei creditori intervenuti muniti di titoli esecutivo. (V 116/72, mass n 355843; (V 1663/69, mass n 340610; (V 2050/68, mass n 334160; (V 750/68, mass n 332002; (V 31/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 526, Cod. Proc. Civ. art. 563, Cod. Proc. Civ. art. 564, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 629
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)