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Sez. 2, Sentenza n. 3575 del 14/06/1985 (Rv. 441183 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - DICHIARAZIONE DI NOMINA - IN GENERE - SOGGETTO LEGITTIMATO - INDIVIDUAZIONE - RAPPORTI DELL'ELIGENDO CON L'ALTRO CONTRAENTE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1985-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441183-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - DICHIARAZIONE DI NOMINA - IN GENERE - SOGGETTO LEGITTIMATO - INDIVIDUAZIONE - RAPPORTI DELL'ELIGENDO CON L'ALTRO CONTRAENTE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZA.*

L'unico soggetto legittimato ad effettuare l'electio amici è quello che, nel contratto per persona da nominare, tale facoltà si sia riservata, mentre l'altro contraente, fino a che non abbia notizia della dichiarazione di nomina e della relativa accettazione del nominato, nessun rapporto ha con questo, il quale non può opporgli la convenzione intercorsa fra sè stesso e la parte che si era obbligata a nominarlo, ma non lo abbia fatto, per sostituirsi alla medesima (contro la quale può eventualmente agire per il risarcimento dei danni derivatigli dall'inadempienza di detto Obbligo) al fine della manifestazione di volontà necessaria per subentrare nel contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1402, Cod. Civ. art. 1404

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)