Sez. 2, Sentenza n. 13537 del 20/06/2011 (Rv. 618278 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE | Effetti - Tra le parti originarie - Sussistenza - Condizioni - "Electio amici" - Potere - Spettanza al solo soggetto che si è riservato tale facoltà - Rapporti dell'altro contraente con il nominato - Condizioni e limiti.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE
Il contratto per persona da nominare è destinato a produrre effetti tra le parti originarie non solo in caso di mancata dichiarazione di nomina, ma anche quando questa non venga validamente compiuta entro il termine convenuto, ovvero quando l'"electio amici" sia inefficace per difetto di adesione o per mancanza di pregressa valida procura da parte dell'eletto; peraltro, l'unico soggetto legittimato ad effettuare l'indicazione è colui il quale si sia riservato tale facoltà nel contratto stesso, mentre l'altro contraente, fino a quando non abbia notizia della dichiarazione di nomina e della relativa accettazione, non ha nessun rapporto con il soggetto nominato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1402, Cod. Civ. art. 1405
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)