Sez. 1 - , Sentenza n. 30105 del 21/11/2018 (Rv. 653226 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Vizi del provvedimento della Commissione territoriale e vizi del provvedimento di espulsione - Omessa traduzione in lingua conosciuta dal richiedente o in lingua veicolare - Differente rilevanza - Illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza e del giusto processo - Manifesta infondatezza - Ragioni.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 d.P.R. n. 303 del 2004 (vigente "ratione temporis"), 19 d.lgs. n. 150 del 2011 e 702 bis c.p.c. nonché degli artt. 4 e 5 della l. n. 2248 del 1865, in relazione agli artt. 3, 24 e 10 Cost. ed all'art. 6 Cedu, per le diverse conseguenze derivanti dalla mancata traduzione del provvedimento della Commissione territoriale rispetto a quelle derivanti dalla mancata traduzione del decreto di espulsione di cui all'art. 13, comma 7, d. lgs. n. 286 del 1998, poiché, nel primo caso, il disposto dell'art. art. 19, comma 9, del d. lgs. n. 150 del 2011, oggi art. 35 bis del d. lgs. n. 25 del 2008 - che richiede una statuizione di merito in ordine alla spettanza o meno del diritto alla protezione internazionale, senza prevedere una decisione di mero annullamento del provvedimento negativo della Commissione territoriale - si giustifica poichè la rimozione di tale atto non è idonea ad incidere sulla situazione giuridica sostanziale del richiedente protezione, mentre, nel secondo caso, l'annullamento del provvedimento di espulsione di per sé ripristina il diritto sostanziale dell'espellendo illegittimamente inciso, così realizzando il suo interesse protetto ponendo termine al processo. È, inoltre, infondato il richiamo all'art. 24 Cost. e 6 Cedu poiché il diritto ad un equo processo risulta garantito pienamente, al pari di quello dell'espellendo, mediante la possibilità per il richiedente di adire il giudice e così dispiegare compiutamente ogni sua difesa nell'ambito del processo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, DPR 16/09/2004 num. 303 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)