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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 420 del 13/01/2012 (Rv. 621178 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Protezione internazionale - Diniego della Commissione territoriale - Obbligo di traduzione del provvedimento ex art. 10 d.lgs. n. 25 del 2008 nella lingua indicata dal richiedente o in quella veicolare - Omissione - Conseguenze - Nullità dell'atto - Opposizione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621178-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di protezione internazionale dello straniero, la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l'indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l'invalidità del provvedimento; tale vizio, tuttavia, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all'atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l'opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di censura della decisione della corte d'appello, confermativa di quella reiettiva della domanda emessa dal tribunale, vista la tempestività della originaria impugnazione del provvedimento della Commissione, pur non tradotta nella lingua inglese).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)