Sez. 1, Sentenza n. 3497 del 04/04/1998 (Rv. 514226 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE | Spedizione, al destinatario, della raccomandata con avviso di ricevimento - Desumibilità dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE
Nella ipotesi di notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., che per la sua validità richiede il compimento di tre formalità: deposito della copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento, il compimento di tale ultima formalità non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull'esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall'art. 48 disp. att. cod. proc. civ., atteso che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili né l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita né il destinatario della medesima né gli altri elementi di cui all'art. 48 disp. att. cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)