Sez. 3, Sentenza n. 2082 del 10/03/1999 (Rv. 524018 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE | Momento del suo perfezionamento - Compimento di tutti gli atti indicati nell'art. 140 cod. proc. civ. - Notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento - Elementi indispensabili ad integrarla - Consegna del piego presso l'ufficio postale di partenza - Insufficienza - Spedizione - Necessità - Mancata spedizione dopo la consegna - Conseguenze - Nullità della notificazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE
Il procedimento di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. si intende compiuto con l'espletamento, da parte dell'ufficiale giudiziario, di tutti gli adempimenti descritti da detta norma e l'effetto della notificazione si realizza quando tutti gli atti della serie procedimentale, cioè il deposito della copia dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso dell'avvenuto deposito e il "dare notizia" di queste operazioni mediante raccomandata (contenente i dati indicati dall'art. 48 delle disp. di att. del cod. proc. civ.) con avviso di ricevimento, sono stati compiuti. Ad integrare l'ultimo di tali adempimenti non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all'ufficio postale di partenza, ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall'ufficio postale (come nella fattispecie emergeva, oltre che dalla circostanza pacifica che la località dove doveva essere recapitato non era raggiunta dal servizio postale, dal fatto che l'avviso di ricevimento del piego non era stato neppure riempito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 48, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)