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Sez. L, Sentenza n. 683 del 24/01/1987 (Rv. 450390 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 8 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 1983 N. 463, NEL TESTO RISULTANTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 11 NOVEMBRE 1983 N. 638 - POSSESSO DI REDDITO NON OSTATIVO ALL'EROGAZIONE DELLA PENSIONE - MANCATA PROVA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1987-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450390-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 8 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 1983 N. 463, NEL TESTO RISULTANTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 11 NOVEMBRE 1983 N. 638 - POSSESSO DI REDDITO NON OSTATIVO ALL'EROGAZIONE DELLA PENSIONE - MANCATA PROVA - EFFETTI.*

Nella previsione dell'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, il presupposto reddituale - consistente nel possesso di un reddito che non superi la soglia considerata ostativa all'erogazione della pensione d'Invalidità - si pone come condizione d'esigibilità della pensione e non come requisito (ulteriore) per l'attribuzione del relativo diritto. Pertanto, nel periodo di vigenza di detta disciplina (e cioè dal 26 novembre 1983, data dell'entrata in vigore della legge di conversione), ove l'assicurato, che appunto ne ha l'Onere, non dimostri il possesso di un reddito non superiore a quello massimo indicato dalla legge, il giudice deve limitarsi ad accertare, in suo favore, l'eventuale sussistenza del diritto a pensione, senza poter anche pronunziare la condanna dell'istituto al relativo pagamento, il quale resta, invece, subordinato alla successiva verifica, in Sede amministrativa, della posizione reddituale dell'assicurato, in senso conforme alla previsione normativa. Ciò in quanto - se è vero che l'i.N.P.S. può "sospendere" la corresponsione della pensione in presenza di un reddito superiore al massimo legale (salvo a ripristinarla a fronte di una sopravvenuta riduzione del reddito stesso entro la soglia fissata dalla legge) - è altresì vero che tale "sospensione", in presenza di un giudicato di condanna, non potrebbe esercitarsi che con riferimento ad un momento successivo alla relativa formazione, con la conseguenza che, per il periodo antecedente, la pensione (in forza del detto giudicato) andrebbe comunque (illegittimamente) pagata anche in difetto della condizione reddituale. (V 4241/85, mass n 441735; (V 1236/85, mass n 439347).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)