Sez. 1, Sentenza n. 9966 del 02/03/1978 Ud. (dep. 21/07/1978) Rv. 139805 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE - RICONOSCIMENTO INFORMALE DELL'IMPUTATO DA PARTE DEL TESTIMONE - VALORE PROBATORIO.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE - RICONOSCIMENTO INFORMALE DELL'IMPUTATO DA PARTE DEL TESTIMONE - VALORE PROBATORIO.*
Le ricognizioni fotografiche e il riconoscimento informale dell'imputato da parte del testimone nel dibattimento, pur non avendo il valore di prova diretta che compete alla ricognizione formale, tuttavia per il principio della liberta delle prove cui S'ispira il sistema processuale vigente, costituiscono una legittima fonte di convincimento per il giudice, quando il loro pieno affidamento sia congruamente motivato o corroborato da altri elementi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)