diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 19882 del 23/07/2019 (Rv. 654837 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Rapporto fra sezione ordinaria e sezione specializzata per l'impresa - Questione di competenza - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654837-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 4, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)