Sez. L, Sentenza n. 563 del 06/02/1978 (Rv. 389876 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DI LAVORO - RAPPORTO STABILE - NOZIONE - RAPPORTO CON UN ENTE PUBBLICO - RICONOSCIMENTO DELLA STABILITA - INSUFFICIENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DI LAVORO - RAPPORTO STABILE - NOZIONE - RAPPORTO CON UN ENTE PUBBLICO - RICONOSCIMENTO DELLA STABILITA - INSUFFICIENZA.*
Perche il termine di prescrizione di un credito di lavoro inizi a decorrere in costanza del rapporto di lavoro, non e sufficiente che il datore di lavoro sia un ente pubblico (nella specie: l'istituto nazionale gestione imposte di consumo), ma occorre provare che il rapporto stesso sia assistito dalla garanzia della stabilita, vale a dire che sia regolato da una disciplina subordinante l'efficacia della risoluzione a circostanze obiettive, predeterminate e soggette al Sindacato del giudice, per essere applicabile la normativa dello statuto dei lavoratori ovvero le norme sul pubblico impiego, leggi speciali o specifiche pattuizioni che assicurino una tale tutela. (Conf 1268/76, mass n 379956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)