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Sez. 1, Sentenza n. 8769 del 31/05/2012 (Rv. 623020 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Deposito della situazione patrimoniale ex art. 15, quarto comma, legge fall. - Omissione - Rilevanza probatoria - In danno del fallendo - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623020-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fall., come sostituito dal d.lgs. n. 169 del 2007, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, legge fall., sostituito dal d.lgs. n. 169 cit. (La S.C., nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, ne ha statuito l'erroneità ove essa aveva omesso di dare rilevanza alla citata omissione, in quanto i predetti limiti dimensionali vanno desunti innanzitutto dalle produzioni documentali gravanti "ex lege" a carico del debitore).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 com. 4, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)