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Sez. L, Sentenza n. 2308 del 06/02/2004 (Rv. 569946 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di indennità di posizione in favore dei dipendenti delle FF.SS.
Stato
decisa il 2004-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569946-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza merito che, in tema di rapporto di lavoro dei dipendenti delle FF.SS., aveva ritenuto non dovuta l'indennità di posizione istituita in tre misure con il contratto collettivo del 1990, avendo ritenuto, in contrasto con il diritto all'irriducibilità della retribuzione e senza tener conto dell'accordo sindacale del 30 gennaio 1995, e della circolare aziendale del 3 marzo 1995 che la prestazione lavorativa della nuova figura del D.C.T., benché almeno equivalente a quella preesistente del Dirigente Centrali Coordinatore Trazione (D.C.C.T.), non fosse idonea a giustificare l'attribuzione dell'indennità precedentemente riconosciuta)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)