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Sez. L, Sentenza n. 6274 del 25/11/1981 (Rv. 417085 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417085-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (compreso tra il primo agosto e il 15 settembre di ogni anno), prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, alle controversie individuali di lavoro, per le quali la detta sospensione non opera nel corso dell'intero procedimento e, quindi, neanche relativamente ai termini per proporre ricorso per Cassazione. (V 1966/78, mass n 391331; (V 705/77, mass n 384279).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)