Sez. 3, Sentenza n. 705 del 16/02/1977 (Rv. 384279 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LIMITI - CAUSE URGENTI - CORRELATIVI UFFICI GIUDIZIARI INDICATI DALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - IRRILEVANZA - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE DELLA SOSPENSIONE - APPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LIMITI - CAUSE URGENTI - CORRELATIVI UFFICI GIUDIZIARI INDICATI DALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - IRRILEVANZA - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE DELLA SOSPENSIONE - APPLICABILITA.*
L'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742, sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, nell'escludere la sospensione medesima per 'le cause ed i procedimenti indicati nell'art 92 dell'ordinamento giudiziariò (RD 30 gennaio 1941 n 12), richiama quest'ultima norma soltanto nella parte in cui elenca le controversie considerate urgenti, non anche nella parte in cui specifica gli uffici giudiziari che debbono trattare le stesse durante il periodo feriale. Pertanto, nei riguardi dei procedimenti considerati urgenti (nella specie, procedimento di sfratto), l'esclusione della sospensione opera anche per i termini degli Atti del giudizio di Cassazione (nella specie, termine per la notifica del controricorso). (Conf 822/75, mass n 374196).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)