Sez. L, Sentenza n. 2196 del 02/03/1987 (Rv. 451425 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - LAVORATORI COSIDDETTI TURNISTI SVOLGENTE NORMALMENTE E CON CONTINUITÀ LA SUA ATTIVITÀ FUORI SEDE - DIRITTO ALLA INDENNITÀ DI TRASFERTA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - LAVORATORI COSIDDETTI TURNISTI SVOLGENTE NORMALMENTE E CON CONTINUITÀ LA SUA ATTIVITÀ FUORI SEDE - DIRITTO ALLA INDENNITÀ DI TRASFERTA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La nozione di trasferta è caratterizzata dal mutamento provvisorio e temporaneo del luogo di adempimento della prestazione del lavoratore subordinato ed è disposta unilateralmente dal datore di lavoro nell'Esercizio dei suoi poteri organizzativi e direttivi dell'impresa; pertanto non ricorre un'ipotesi di trasferta nel caso del lavoratore cosiddetto turnista che normalmente e con continuità svolge la sua attività fuori Sede, rappresentando tale circostanza null'altro che una modalità operativa della prestazione lavorativa pattuita. (nella specie la S. C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva erroneamente riconosciuto l'indennità di trasferta al personale turnista di un'azienda autoferrotramviaria il quale con continuità svolgeva attività fuori Sede, mentre l'art. 20 lett. B CCNL 23 luglio 1976 prevedeva tale emolumento soltanto in favore del personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale). (V 3291/85, mass n 440957).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 20 all. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)