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Sez. 2, Ordinanza n. 4595 del 02/03/2006 (Rv. 587389 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | In genere.
Stato
decisa il 2006-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587389-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

In tema di impugnazioni, la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ. è sottratta al sindacato di legittimità per violazione di norma ordinaria di natura sostanziale, giacchè in siffatta ipotesi il giudice di pace applica la c.d. equità formativa, procedendo alla qualificazione della fattispecie e all'individuazione della regola da applicare al caso concreto, con il solo limite del rispetto delle norme costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento, delle norme processuali e di quelle comunitarie di rango superiore. Pertanto, la preclusione derivante dal giudicato esterno, concernendo la violazione di una norma sostanziale, non è deducibile con il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)