Sez. 2, Sentenza n. 18093 del 19/12/2002 (Rv. 559311 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE | Preclusione da giudicato - Violazione - Denunciabilità ex art. 113 cod. proc. civ. - Esclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 2909 cod. civ. - che sancisce la cd. "preclusione da giudicato" - contiene una norma di natura sostanziale e, come tale, non è denunziabile ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ., poiché, contro le sentenze del giudice di pace di valore non superiore ai due milioni di lire (e perciò da decidersi secondo equità), il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle norme processuali, ovvero di quelle sostanziali di rango superiore a quelle ordinarie (ossia per violazione di norme costituzionali o comunitarie).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)