Sez. 1, Sentenza n. 2215 del 01/02/2007 (Rv. 595051 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Ricorribilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, per violazioni della Costituzione e delle norme comunitarie, nonché per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione col quale si lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nella individuazione e ricostruzione delle prove.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)