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Sez. 1, Sentenza n. 13217 del 20/06/2005 (Rv. 582252 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Accordo non limitato alla determinazione dell'indennità - Natura transattiva - Sussistenza - Efficacia - Mancata conclusione del procedimento espropriativo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582252-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

Posto che in tema di espropriazione l'eventuale accordo tra il proprietario del bene e la P.A. sull'ammontare dell'indennità è inefficace ove il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio, a differenza dell'ipotesi in cui sia stato stipulato un vero e proprio accordo transattivo, che non perde efficacia ove il procedimento espropriativo non si concluda nei termini, è ravvisabile una transazione, e non un semplice accordo sull'indennità, ove le parti abbiano posto in essere un accordo testualmente definito "transazione", il cui onere finanziario per il Comune abbia comportato l'iscrizione tra i debiti fuori bilancio, con definizione, oltre che dell'importo dell'indennità, del danno da risarcire per la svalutazione della proprietà residuata all'esproprio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1965, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)