Sez. L, Sentenza n. 581 del 21/01/1994 (Rv. 485080 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - Prestazioni in natura (alloggio, vitto, ecc.) | Servizio mensa - Natura di retribuzione in natura - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Clausole prevedenti un'indennità sostitutiva - Rilevanza - Limiti - Computo di tale indennità in istituti retributivi differiti o indiretti - Riferimento esclusivo al valore convenzionale.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - Prestazioni in natura (alloggio, vitto, ecc.)
Il servizio mensa - il quale sia nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 6 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, che in quello da tale norma espresso, che assume, pertanto, il valore di disposizione "confermativa", senza porsi in contrasto con gli artt. 3, 24, 36, 39, 101, 102 e 104 Cost.) ancorché obbligatoriamente apprestato dal datore di lavoro, in adempimento di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, non ha natura di retribuzione in natura, difettando del requisito della corrispettività, in quanto la sua fruizione non è casualmente correlata al solo fatto della prestazione lavorativa, ma presuppone un ulteriore atto volontario del lavoratore - può nondimeno assumere siffatta natura allorché le clausole di previsione stabiliscano altresì l'erogazione di un'indennità sostitutiva (rispetto alla quale si configura un'obbligazione facoltativa del datore di lavoro, con scelta della prestazione rimessa al creditore) a quanti non fruiscano del servizio stesso, ma tale assunzione non può che avvenire nei limiti risultanti dalle dette clausole e perciò con riguardo al solo valore convenzionale dell'indennità e non anche al valore reale, con la conseguenza che, ai fini del computo del relativo emolumento in istituti retributivi indiretti o differiti, deve farsi riferimento esclusivamente al detto valore convenzionale, venendo in rilievo, per la differenza rispetto al valore reale, la natura ontologicamente non retributiva del servizio e, quindi, la non computabilità a tali fini.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 36, Costituzione art. 39, Costituzione art. 101, Costituzione art. 102, Costituzione art. 104, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)