Sez. L, Sentenza n. 3218 del 06/04/1996 (Rv. 496841 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Servizio mensa apprestato dal datore di lavoro senza previsione di indennità sostitutiva - Valore reale o convenzionale - Computabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Il servizio mensa, allorché venga apprestato dal datore di lavoro - sia pure in adempimento di obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva e solo a favore dei dipendenti che intendano fruirne - senza che sia prevista la corresponsione di alcuna indennità sostitutiva per quanti non possano o non intendano avvalersene, difetta del requisito della corrispettività con la prestazione lavorativa, assumendo natura assistenziale; con la conseguente esclusione di qualsiasi obbligo contributivo del datore di lavoro, in relazione al valore sia reale che convenzionale del servizio stesso.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)