Sez. 5, Sentenza n. 5476 del 02/12/1997 Cc. (dep. 13/01/1998) Rv. 210362 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - CASI DI URGENZA | Avviso urgente al difensore tramite telefono - Conferma tramite telegramma - Omissione - Mancanza di un requisito costitutivo della notifica - Nullità della notifica - Sussistenza - Nullità relativa - Esclusione.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - CASI DI URGENZA
In materia di notifica, il codice prevede la possibilità, nei casi di urgenza, di procedere all'avviso al difensore mediante telefono, con immediata conferma mediante telegramma. In tali casi la conferma telegrafica costituisce elemento essenziale della notifica e, ove questa manchi, non si realizza integralmente la procedura della notificazione urgente che, di conseguenza, è nulla. La mancata indicazione di tale ipotesi tra quelle elencate nell'art. 171 cod. proc. pen. non può far ritenere la notifica affetta solo da nullità relativa, in quanto la mancanza della conferma telegrafica, attenendo ai requisiti essenziali per l'esistenza dell'atto, non consente neanche di ipotizzare valutazioni di nullità per un atto che non è esistente come tale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 149 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)