Sez. 1, Sentenza n. 6262 del 25/10/2000 Cc. (dep. 15/02/2001) Rv. 218179 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Divieto di affidamento in prova e di semilibertà fissato dall'art. 67 legge n. 689 del 1981 - Estensione alla detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1 bis, ord. pen. - Esclusione - Fondamento.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di benefici penitenziari, stante il carattere eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione, dell'art. 67 della legge n. 689 del 1981, il divieto di affidamento in prova al servizio sociale e di ammissione alla semilibertà per il condannato in espiazione di pena detentiva derivante da conversione effettuata a norma dell'art. 66, comma 1, della stessa legge non può essere esteso anche alla detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1-bis, dell'ordinamento penitenziario.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)