Sez. U, Sentenza n. 1620 del 10/02/1993 (Rv. 480825 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Retribuzioni dovute ai dipendenti - Controversia relativa - Risarcimento delle medesime da parte dell'ente datore di lavoro - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Cessazione - Condizioni.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
Il risarcimento da parte dell'ente pubblico datore di lavoro di retribuzioni dovute al proprio dipendente fa venir meno il presupposto della giurisdizione amministrativa esclusiva per la relativa controversia, in quanto detto riconoscimento tiene luogo esso stesso della pronuncia di illegittimità del comportamento dell'ente e costituisce a sua volta presupposto per ogni altra controversia su diritti patrimoniali conseguenziali di competenza del giudice ordinario. Tuttavia, perché tale effetto si verifichi occorre che il riconoscimento sia pieno, pacifico e indiscusso, anche per quanto riguarda l'estensione quantitativa delle pretese del lavoratore e la loro esigibilità .
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)