Sez. U, Sentenza n. 1993 del 26/02/1994 (Rv. 485496 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Controversia concernente spettanze retributive - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Deroga derivante da un riconoscimento del debito non riferito "in concreto" ma facente rinvio a successivi provvedimenti di "liquidazione" - Esclusione.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
Nel caso di controversia promossa dal pubblico dipendente per il passaggio di spettanze retributive, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non trova deroga, in favore di quella del giudice ordinario, per effetto di riconoscimento del debito da parte dell'ente datore di lavoro, ove il relativo provvedimento abbia un contenuto generale ed astratto, non riferito "in concreto" alla singola posizione del lavoratore, bensì faccia espresso rinvio a "successivi" provvedimenti di "liquidazione".
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)