Sez. 1, Sentenza n. 3534 del 05/08/1977 (Rv. 387123 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE - IN GENERE - NOZIONE - DIFFERENZE RISPETTO ALLE OBBLIGAZIONI CON FACOLTA ALTERNATIVA - FACOLTA DI SCELTA AFFIDATA AL CREDITORE - OBBLIGHI RISPETTIVI DEL DEBITORE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE - IN GENERE - NOZIONE - DIFFERENZE RISPETTO ALLE OBBLIGAZIONI CON FACOLTA ALTERNATIVA - FACOLTA DI SCELTA AFFIDATA AL CREDITORE - OBBLIGHI RISPETTIVI DEL DEBITORE.*
Dall'obbligazione alternativa, nella quale due o piu prestazioni vengono poste su una posizione di reciproca parita, rimanendo rimessa alla volonta del debitore o del creditore la scelta di una di esse, va distinta l'obbligazione con facolta alternativa, nella quale e prevista un'unica prestazione principale, e solo in via subordinata e su richiesta di una delle parti, una o piu prestazioni diverse, con effetti ugualmente liberatori. Pertanto, per il caso di scelta affidata al creditore, mentre nella obbligazione alternativa il debitore non ha alcuna possibilita di adempiere, fino a che il creditore non abbia indicato una delle prestazioni, nell'obbligazione con facolta alternativa il debitore medesimo puo e deve eseguire la prestazione principale, in difetto di diversa scelta del creditore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1285, Cod. Civ. art. 1286
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)